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Legge 09/11/2001 n. 40111. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente Decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.". -Si riporta il testo dell'art. 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1): "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). 1. È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale e del Servizio idrografico e mareografico. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 91 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. 3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale." - Si riporta il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 15. 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.". Art. 3. Modificazioni alla Legge 21 novembre 2000, n. 353 1. Alla Legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa," b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa," c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa," d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa," e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dalla effettiva operatività della stessa" f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,". ((1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella Legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.)) Riferimenti normativi: -Si riporta il testo integrale degli articoli 3, 7, 9 e 12 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), come modificati dalla presente Legge: "Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). 1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". 2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1, entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1. 3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonchè le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonchè di adeguate fonti di approvvigionamento idrico l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio m) le esigenze formative e la relativa programmazione n) le attività informative o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso. 4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. 5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1, restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.". "Art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi e dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma. 4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. 5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo. 6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente Legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'art. 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'art. 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.". "Art. 9 (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento). 1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente Legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge stessa.". "Art. 12 (Disposizioni finanziarie). |
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